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Articolo 13 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 13 Codice del consumo

1. Ai fini del presente capo si intende per:

  1. a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta;
  2. b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici;
  3. c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore;
  4. d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà;
  5. e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio;
  6. f) prodotto preconfezionato: l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Spiegazione dell'art. 13 Codice del consumo

L’indicazione in maniera corretta del prezzo costituisce uno degli elementi indispensabili per tutelare i consumatori, essendo molto frequenti i casi in cui questi ultimi vengono attirati da offerte che nascondono una ingannevole indicazione di prezzo.
E' questa la ragione per cui la norma in esame prevede che il prezzo finale di vendita (ossia quello che viene esposto insieme ai prodotti) sia comprensivo di ogni tassa (in particolare si intende far riferimento all'IVA, la quale costituisce un costo soltanto per i consumatori finali, i quali, a differenza dei professionisti e degli imprenditori, sono gli unici che non hanno alcun modo per recuperarla).
Il prezzo di vendita dei prodotti commercializzati deve sempre essere affiancato dal prezzo per unità di misura, mentre nel caso di prodotti sfusi (ovvero, quei beni che vengono venduti nella quantità richiesta dal consumatore), il prezzo da pagare viene determinato dopo la misurazione del peso (è questo il caso della carne o della frutta).

La norma poi dà la definizione di prodotto venduto al pezzo, espressione con cui ci si intende riferire a quel bene che può essere venduto solo interamente (senza possibilità di una divisione in parti) e di prodotto venduto a collo, ossia quel bene che comprende una serie di pezzi uguali che vengono chiusi in uno stesso imballaggio.

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