Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.
[1. Gli enti territoriali possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalitą di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivitą svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunitą di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.]