Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.
[1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
- a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale conclusi in conformitą dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o pił Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;
- b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un'intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;
- c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale nel caso di appalti;
- d) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalitą o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformitą di tali norme. Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili.]