Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.
[1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.
3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
- a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull'esistenza dei sistemi di qualificazione;
- b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 129.]