Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 19 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

(D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Contratti di sponsorizzazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 19 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Provvedimento abrogato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Si rimanda all'art. 226, comma 2 del predetto decreto legislativo per le norme di carattere transitorio.

[1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.]

Massime relative all'art. 19 Codice dei contratti pubblici [ABROGATO]

Cass. civ. n. 8153/2014

Nel contratto di sponsorizzazione, in quanto rapporto caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario, assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., contribuendo essi ad individuare obblighi, ulteriori o integrativi di quelli tipici del rapporto stesso, il cui inadempimento č patrimonialmente valutabile, ai sensi dell'art. 1174 cod. civ., e tale da giustificare una richiesta di risarcimento danni, purché siano specificati e provati i comportamenti pregiudizievoli e i loro concreti effetti lesivi.

Cons. Stato n. 5378/2013

Il contratto di sponsorizzazione, disciplinato dall'art. 43 della L. n. 449/1997 (come modificato dalla L. n. 10/2013) deve essere configurato come contratto atipico, consensuale, a prestazioni corrispettive, con cui lo sponsor - nel caso di specie l'appaltatore - offre una certa prestazione allo sponsee - stazione appaltante -, che in cambio si obbliga a veicolare durante l'esecuzione del contratto il marchio o il logo del primo. La peculiare fattispecie, prevista nell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, č riconducibile alla categoria degli appalti esclusi e pertanto soggetta alle disposizioni di chiusura contenute nell'art. 27 del codice degli appalti e, conseguentemente, alle sole norme specificatamente richiamate dalla disposizione precitata e/o declinate negli atti di gara redatti dalla stazione appaltante. In tema di verifica dei requisiti speciali, eventualmente richiesti dalla stazione appaltante quale condizione per poter partecipare alla gara, devono ritenersi applicabili le norme di cui agli artt. 42 e 43 del codice degli appalti da intendersi - in relazione agli appalti esclusi - come esprimenti un "criterio di massima" secondo cui i requisiti speciali andrebbero provati "documentalmente", per quanto non necessariamente nella loro "integrale soluzione prospettica".

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!