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Articolo 135 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Pianificazione paesaggistica

Dispositivo dell'art. 135 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.

2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

  1. a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
  2. b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
  3. c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
  4. d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Massime relative all'art. 135 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Corte cost. n. 178/2018

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, secondo comma. lett. s), Cost., in relazione agli artt. 135 e 143, comma 1, lett. c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio - gli artt. 13, comma 1, e 29, comma 1, lett. a), della Legge Reg. autonoma Sardegna n. 11 del 2017, che rispettivamente aggiungono le lettere i-bis e i-ter al comma 2 dell'art. 10-bis della Legge Reg. Sardegna n. 45 del 1989, e modificano l'art. 38 della Legge Reg. Sardegna n. 8 del 2015. La prima delle norme impugnate dal Governo esclude determinati interventi dal vincolo di integrale conservazione dei singoli caratteri naturalistici, storico-morfologici e dei rispettivi insiemi, mentre la seconda prevede il trasferimento del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di demolizione e ricostruzione con differente localizzazione degli edifici ricadenti all'interno delle zone urbanistiche omogenee E ed H ed interne al perimetro dei beni paesaggistici di cui all'articolo 142, comma 1, lett. a), b), c), ed i), del D.Lgs. n. 42 del 2004. La resistente ha proceduto in modo unilaterale e non attraverso la pianificazione condivisa conformemente ai parametri interposti indicati, cui è riconosciuto il rango di norme di grande riforma economico-sociale; in ogni caso, in presenza di più competenze - quella dello Stato in materia ambientale, e quella della resistente in materia di edilizia ed urbanistica, così intrecciate ed interdipendenti in relazione alla fattispecie in esame - la concertazione legislativa ed amministrativa risulta indefettibile. Quanto all'art. 29 comma 1, lett. a) indicato, inoltre, attraverso il previo mutamento della disciplina inerente a tali zone urbanistiche, si svuota la competenza esclusiva dello Stato finalizzata a determinare i criteri con cui intervenire negli ambiti ambientali e paesistici. Nelle materie rimesse alla competenza esclusiva statale, la semplice novazione della fonte normativa costituisce causa di illegittimità della disposizione regionale. La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, riverberando tale titolo di competenza i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, tenendo però conto degli statuti speciali di autonomia.

Cons. Stato n. 3615/2018

I Piani dei Parchi hanno finalità di tutela dell'ambiente e si impongono rispetto ad altri strumenti di pianificazione territoriale, sicché l'attività di coordinamento deve essere effettuata obbligatoriamente allorquando si svolge il procedimento di approvazione di un ordinario strumento di pianificazione urbanistica, che deve contenere disposizioni coerenti con i Piani sulle aree protette, mentre non può ritenersi doveroso il procedimento contrario, atteso che le esigenze di tutela ambientale possono richiedere che gli strumenti urbanistici vengano modificati al fine di eliminare previsioni contrastanti con il piano di settore, che comunque sarebbe prevalente rispetto agli altri. Poiché rileva la regolazione urbanistica recata dal Piano del Parco, non è possibile considerare ad essa prevalente quella contenuta nel Piano territoriale paesistico (peraltro adottato in epoca antecedente rispetto alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004).

Corte cost. n. 210/2016

Sono incostituzionali gli artt. 3, 1° comma, L. Reg. Liguria 6 marzo 2015 n. 6, nella parte in cui sostituisce il previgente obbligo di coerenza del piano regionale delle attività estrattive al piano territoriale di coordinamento paesistico con un vincolo di mero raccordo tra i due atti; 4, 1° comma, stessa L. Reg., nella parte in cui sopprime il riferimento alla necessità che il progetto di piano regionale delle attività estrattive adottato dalla giunta regionale debba essere corredato dal rapporto ambientale; 8, 3° comma, 11, 2° comma, 17, 2° e 3° comma, e 24, 1° e 2° comma, stessa L. Reg., nella parte in cui introducono la previsione di "margini di flessibilità" dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva; 15, 1° e 2° comma, stessa L. Reg., nella parte in cui consente di effettuare, negli impianti a servizio dell'attività di cava, il recupero e la lavorazione di materiali di provenienza esterna, sia estratti da altre cave, che derivanti da demolizioni, restauri o sbancamenti, previa la semplice presentazione allo sportello unico per le attività produttive (s.u.a.p.) di una segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), secondo le modalità stabilite all'uopo dalla giunta regionale; 23, 1° e 2° comma, stessa l. Reg., nella parte in cui, relativamente alla disciplina transitoria anteriore all'entrata in vigore del piano regionale dell'attività di cava, non prevede alcuna partecipazione degli organi ministeriali ai procedimenti da essa disciplinati e consente alla regione di rilasciare autorizzazioni aventi ad oggetto un incremento sino al venticinque per cento della superficie dell'areale di cava e/o la modifica della tipologia normativa, sulla base della presunzione ex lege che tali incrementi non comportano mai variazioni al piano territoriale di coordinamento paesistico.

Corte cost. n. 64/2015

L'art. 2, commi 4 e 5, L.R. Abruzzo 28 aprile 2014, n. 26 (Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione), nel testo originario, antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 della L.R. Abruzzo 12 novembre 2014, n. 40 (Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), il quale si limita a prevedere (nel caso in cui "la proposta comunale si configuri come proposta di variante al P.R.P.") una mera partecipazione degli organi ministeriali alla conferenza di servizi, senza sancire la necessità di pervenire ad una soluzione concordata dell'ente locale con il competente organo statale previsto dagli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004, è illegittimo. Tale previsione non garantisce adeguatamente il coinvolgimento del Ministero per i beni culturali ed ambientali nella pianificazione paesaggistica, in contrasto con quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di elaborazione congiunta del piano paesaggistico (ex artt. 135, comma 1, 143, comma 2, 145, comma 5, e 156, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 42 del 2004), e pertanto viola l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.

Corte cost. n. 210/2014

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., 3, primo comma, lett. n) dello statuto sardo e 6 del D.P.R. n. 480 del 1975, l'art. 1 della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19, nella parte in cui non prevede la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale. La norma censurata disciplina una sostanziale progressiva sdemanializzazione degli usi civici sul territorio sardo, attraverso il Piano straordinario di accertamento demaniale e la delega ai Comuni per la ricognizione generale degli usi civici esistenti sui rispettivi territori, prevedendo una possibile cessazione degli stessi. Per quanto riguarda la Regione autonoma Sardegna, gli usi civici sono soggetti a due distinte potestà legislative, regionale e statale. In particolare, lo statuto speciale e la normativa di attuazione attribuiscono alla Regione, rispettivamente, la competenza legislativa primaria in materia di usi civici e la conseguente potestà amministrativa, e funzioni relative ai beni culturali e ambientali, nonché quelle relative alla redazione e all'approvazione dei piani territoriali paesistici. La competenza statale per la conservazione ambientale e paesaggistica, ricompresa nella tutela dell'ambiente, trova attualmente la sua espressione nell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004), le cui disposizioni si impongono al rispetto del legislatore sardo, siccome recanti norme di grande riforma economico-sociale. Pertanto, la coesistenza di due ambiti competenziali - statale e regionale - impone la ricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazione degli interessi in gioco. A tal riguardo, vengono in rilievo l'intesa stipulata tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'Ambiente, per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, e l'accordo di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, la tutela dell'interesse ambientale esige l'anticipazione dell'intervento statale alla fase della formazione del piano di accertamento straordinario previsto dalla disposizione censurata, in quanto gli usi civici - al pari di altre fattispecie, quali le università agrarie, i parchi e le riserve - non trovano la loro fonte nel dato puramente geografico, oggetto di mera rilevazione nel piano paesaggistico, bensì in precedenti atti amministrativi, cosicché è in questa fase a monte che si consuma la scelta ambientale. Il piano di accertamento straordinario ha, dunque, la funzione di confermare o negare la qualificazione delle aree, con effetti definitivi sulla relativa tutela. Pertanto, per un'efficace tutela del paesaggio e dell'ambiente non è sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici, ma occorre che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin dalla formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione. - Per l'affermazione che la conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, con la conseguenza che tale titolo competenziale riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, fermo restando il rispetto degli statuti speciali di autonomia, v. le citate sentenze nn. 378/2007 e 367/2007. - Per l'affermazione che è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che costituisce di per sé un valore costituzionale, v. la citata sentenza n. 367/2007. - Per l'affermazione che le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio sono norme di grande riforma economico-sociale, che si impongono al rispetto anche degli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze nn. 207/2012, 66/2012, 226/2009, 164/2009, 51/2006. - Nel senso che "la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale"", v. la citata sentenza n. 46/1995.

Corte cost. n. 308/2013

È incostituzionale l'art. 1, 1° comma, L. Reg. Sardegna 12 ottobre 2012 n. 20, nella parte in cui prevede che l'art. 17, 3° comma, lett. g), delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, adottate congiuntamente al suddetto piano, deve essere inteso nel senso che la fascia di profondità di trecento metri dalla linea di battigia non si applica alle zone umide, ma solo ai laghi naturali ed agli invasi artificiali, con conseguente esclusione della predetta fascia dal regime di autorizzazione paesaggistica imposto dall'art. 18.

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