(massima n. 1)
I Piani dei Parchi hanno finalità di tutela dell'ambiente e si impongono rispetto ad altri strumenti di pianificazione territoriale, sicché l'attività di coordinamento deve essere effettuata obbligatoriamente allorquando si svolge il procedimento di approvazione di un ordinario strumento di pianificazione urbanistica, che deve contenere disposizioni coerenti con i Piani sulle aree protette, mentre non può ritenersi doveroso il procedimento contrario, atteso che le esigenze di tutela ambientale possono richiedere che gli strumenti urbanistici vengano modificati al fine di eliminare previsioni contrastanti con il piano di settore, che comunque sarebbe prevalente rispetto agli altri. Poiché rileva la regolazione urbanistica recata dal Piano del Parco, non è possibile considerare ad essa prevalente quella contenuta nel Piano territoriale paesistico (peraltro adottato in epoca antecedente rispetto alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 42/2004).