Cons. Stato n. 1462/2019
La copertura forestale, necessaria per ritenere sussistente un bosco, deve costituire un sistema vivente complesso (non perciò caratterizzato da una monocoltura artificiale), di apparenza non artefatta e deve essere tendenzialmente permanente, atteso che non è di per sé sufficiente all'integrazione della nozione la mera presenza di piante, le quali, sebbene numerose, non siano tali da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi. La finalità di tutela del paesaggio, sottesa alla nozione di bosco, implica il rispetto della ragionevolezza e della proporzionalità in relazione a tale finalità, con la conseguenza che foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" ex art. 131 D.Lgs. n. 42 del 2004. Per tale motivo dalla nozione di bosco vanno esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand'anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari. Sebbene, secondo il dettato dell'art. 142, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 42 del 2004, il concetto di bosco risulta essere nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall'art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001, in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe.
Cons. Stato n. 1851/2013
Foreste e boschi sono presunti di notevole interesse e meritevoli di salvaguardia perché elementi originariamente caratteristici del paesaggio, cioè del "territorio espressivo di identità" (art. 131, D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali). Per questa ragione ne sono esclusi gli insiemi arborati che non costituiscono elementi propri e tendenzialmente stabili della forma del territorio, quand'anche di imboschimento artificiale, ma che rispetto ad essa costituiscono inserti artefatti o naturalmente precari
Corte cost. n. 226/2009
È costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Infatti, la competenza statale esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" non può operare nei confronti della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, giacché tale materia è espressamente riservata dall'art. 8, n. 6, dello Statuto speciale alla competenza legislativa primaria della Provincia di Trento, nei limiti segnati dall'art. 4 dello Statuto, i quali comportano che la Provincia di Trento debba rispettare la norma fondamentale di riforma economico-sociale costituita dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004, che provvede ad individuare le aree tutelate per legge. In considerazione della piena equiparazione statutaria delle Province autonome di Trento e Bolzano relativamente alle attribuzioni in materia di tutela del paesaggio, l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità va estesa anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
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È incostituzionale l'art. 131, 3° comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'art. 2, 1° comma, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, 2° comma, lett. s), Cost.