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Articolo 134 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Beni paesaggistici

Dispositivo dell'art. 134 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Sono beni paesaggistici:

  1. a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
  2. b) le aree di cui all'articolo 142;
  3. c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Massime relative all'art. 134 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Corte cost. n. 22/2016

Sono inammissibili le questioni di legittimitą costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege; e dell'art. 142, comma 2, lett. a), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilitą di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO. Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioč in forma alternativa e non spetta alla Corte l'opzione per l'una o le altre.

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