Cons. Stato n. 5466/2018
In via generale e alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. D.Lgs. n. 42/2004, con il termine paesaggio il legislatore ha inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.
Cons. Stato n. 914/2016
La delimitazione dei confini di una zona da sottoporre a vincolo paesaggistico quale "bellezza d'insieme" ex art. 136, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 42 (che non richiede necessariamente l'omogeneità dei singoli elementi, nel senso che non ogni singolo elemento compreso nell'area assoggettata al vincolo deve presentare i caratteri della bellezza naturale) costituisce tipica espressione di una valutazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile se non sotto i profili della manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Corte cost. n. 22/2016
È inammissibile, data la natura ancipite che pone una alternativa non risolvibile dalla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, 1° comma, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella parte in cui non prevede tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege i siti tutelati dall'UNESCO, ovvero degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 stesso D.Lgs., nella parte in cui non prevedono per i medesimi siti un obbligo in capo all'amministrazione di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico, in riferimento agli artt. 9 e 117, 1° comma, Cost.
Cons. Stato n. 855/2014
I centri storici non rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali). I centri storici rientrano invece tra gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, come descritti al successivo art. 136. Tuttavia, affinché tali beni vengano attratti al particolare regime di tutela previsto dalla legge, è sempre necessaria la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
Cons. Stato n. 4079/2013
Alla luce dell'individuazione dei beni paesaggistici contenuta negli artt. 136 e segg. del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali) con il termine paesaggio il legislatore abbia inteso designare una determinata parte del territorio che, per le sue caratteristiche naturali e/o indotte dalla presenza dell'uomo, è ritenuta meritevole di particolare tutela, che non può ritenersi limitata al mero aspetto esteriore o immediatamente visibile dell'area vincolata, così che ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi tipo di opera, è soggetta al rilascio della prescritta autorizzazione.