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Articolo 32 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Interventi conservativi imposti

Dispositivo dell'art. 32 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

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Consulenze legali
relative all'articolo 32 Codice dei beni culturali e del paesaggio

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A. S. D. M. chiede
mercoledģ 23/11/2022 - Puglia
“Quali sono le procedure che le istituzioni devono o possono mettere in atto per ottenere il restauro di un palazzo settecentesco di proprietà privata dichiarato bene culturale ma lasciato andare da decenni in rovina?”
Consulenza legale i 29/11/2022
Iniziando dalla definizione di beni culturali, l’ art. 10 del codice beni cult. e paesag. stabilisce che “1.Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico […]. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.”.
I beni culturali, siano essi di proprietà pubblica o privata, data la loro rilevanza storico – artistica, sono soggetti ad una peculiare disciplina di tutela, valorizzazione e conservazione anch’essa contenuta nel Codice dei Beni Culturali e che trova la sua fonte nell’ art. 9 Cost., di recente modificato, nel quale si stabilisce il principio della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.
Accanto a detto principio di rango costituzionale, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio prescrive un generale divieto di distruzione, danneggiamento nonché di uso incompatibile con il carattere storico o artistico del bene o in grado da recare pregiudizio alla sua conservazione, prevedendo poi un articolato meccanismo di autorizzazione per gli interventi edilizi su detti beni.
Così, ad esempio, gli interventi, realizzati su iniziativa del privato, che comportino la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali devono preventivamente ottenere il parere positivo della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti ovvero nel caso in cui l’intervento da assentire ricada nelle ipotesi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, la SCIA sarà sospensivamente condizionata al rilascio del predetto parere ( cfr. art. 22 del T.U.E.L. ).

Venendo al quesito posto, ci si chiede quali sono gli interventi che la pubblica amministrazione può attuare per ottenere il restauro di un palazzo, dichiarato bene culturale, di proprietà privata.

La risposta è offerta dall’ art. 32 del codice beni cult. e paesag. in base al quale “Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali ovvero provvedervi direttamente”.
Pertanto, a fronte delle esigenze di restauro di un palazzo, ancorché privato, di interesse culturale, il Ministero della Cultura rectius la Soprintendenza Archeologia e Belle Arti competente per territorio, potrà imporre al privato gli interventi conservativi necessari per la tutela del bene oppure decidere di eseguirli direttamente.
In particolare, la procedura da seguire sarà quella prevista dagli artt. 33 e ss. del Codice che prevedono:
- la predisposizione, da parte del Soprintendente, di una relazione tecnica nella quale dovrà essere dichiarata la necessità di eseguire tali interventi di restauro e/o conservazione;
- l’inoltro di tale relazione, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario del bene che potrà presentare proprie osservazioni entro 30 giorni.
Alla Soprintendenza spetta, altresì, di decidere se eseguire direttamente gli interventi necessari oppure invitare il proprietario a presentare un progetto esecutivo delle opere da effettuare in conformità alla relazione tecnica, fermo restando che, in caso di urgenza, il Soprintendente potrà adottare immediatamente le misure conservative necessarie. Il predetto progetto dovrà poi essere approvato dalla Soprintendenza e trasmesso al Comune interessato il quale potrà fare pervenire un proprio parere motivato.

Inoltre, l’ art. 32 del codice beni cult. e paesag. prevede che, nel caso in cui il proprietario rimanga inerte oppure se il progetto presentato non appia idoneo e non viene modificato secondo le eventuali prescrizioni imposte dal Soprintendente, i lavori potranno essere eseguiti direttamente dalla pubblica amministrazione.
Infine, quanto al riparto delle spese, l’art. 34 del codice beni cult. e paesag. stabilisce che i lavori, anche se eseguiti dall’ente pubblico, saranno posti a carico del proprietario. Tuttavia se si tratta di interventi di particolare rilevanza o eseguiti su beni di godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alle spese sostenute ovvero il proprietario che esegue direttamente le opere potrà chiederne il rimborso.