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Articolo 288 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

Dispositivo dell'art. 288 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Spiegazione dell'art. 288 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La presentazione di un ricorso unitario per l'accesso ad una procedura d'insolvenza rimane una mera facoltà, il cui esercizio è subordinato peraltro ai requisiti indicati agli art. 284 e 287 CCI. Rimane dunque la possibilità per ciascuna società debitrice di promuovere autonomamente l'avvio della procedura. In quest'ultima eventualità, qualora una pluralità di società appartenenti al medesimo gruppo abbia depositato ricorsi distinti, la disposizione obbliga comunque gli organi della procedura del caso (curatore o commissario giudiziale) a cooperare nella gestione dei rispettivi procedimenti.

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