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Articolo 267 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Concordato del socio

Dispositivo dell'art. 267 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.

Spiegazione dell'art. 267 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma autorizza il socio assoggettato in ripercussione alla liquidazione giudiziale a proporre una autonoma proposta di concordato giudiziale, per addivenire alla chiusura della procedura aperta a proprio carico, senza dover provare la sussistenza del presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale (la qualità di imprenditore commerciale). Se proposto, tale concordato produrrà effetti vincolanti solo in capo al socio proponente ed ai suoi creditori, mentre dello stesso non potranno all'evidenza profittare né gli altri soci, né la società.
La disposizione differenzia sensibilmente il concordato nella liquidazione dal concordato preventivo, dal momento che per quest'ultimo non vige una regola analoga e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il socio possa proporre autonomamente una proposta concordataria, in difetto della qualità di imprenditore commerciale.

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