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Articolo 257 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Liquidazione giudiziale della societą e dei soci

Dispositivo dell'art. 257 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.

2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.

5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 257 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta a coordinare, sul piano procedurale, la liquidazione giudiziale della società con le procedure aperte nei riguardi dei suoi soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 256. Rimane in ogni caso fermo il principio per cui, nonostante il coordinamento, le procedure rimangano distinte, derivandone in particolare:
  • l'impossibilità di confondere le masse attive/passive
  • l'impossibilità per i creditori della società/del socio di contestare i crediti ammessi nelle altre procedure, con i quali non siano in concorso
Nell'ottica del coordinamento procedurale, la disposizione prevede che:
  • debba essere nominato un unico curatore, ferma restando invece la possibilità di nominare una pluralità di comitati dei creditori
  • il creditore della società, che abbia presentato domanda di insinuazione al passivo nella liquidazione della società, non sia tenuto a presentare nuovamente la medesima domanda in seno alla liquidazione aperta nei confronti del socio: la domanda di insinuazione nel passivo della società varrà pertanto anche quale domanda di insinuazione al passivo del socio, pur dovendo la stessa essere nuovamente esaminata dal curatore e dal giudice delegato di quest'ultima procedura
  • il creditore della società potrà partecipare a tutte le ripartizioni effettuate nelle procedure di liquidazione aperte nei confronti dei soci, non dovendo attendere l'esito della liquidazione della società

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