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Articolo 238 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

Dispositivo dell'art. 238 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.

Spiegazione dell'art. 238 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La sentenza di riapertura della liquidazione giudiziale riapre il concorso tra i creditori, inclusi quelli che hanno titolo prima della prima dichiarazione di fallimento, e quelli con titolo formatosi dopo e fino alla nuova sentenza di apertura della procedura.

L'attivo da liquidare è rappresentato dai beni residuati al momento della chiusura della prima procedura, e dai beni sopravvenuti.

I vecchi creditori possono partecipare al concorso solo in relazione alle somme loro dovute al momento della riapertura della liquidazione, dedotto quanto da loro già percepito nelle precedenti ripartizioni, e fatte ovviamente salve le cause legittime di prelazione.

Restano fermi i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto nella procedura di liquidazione giudiziale già chiusa.


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