La sentenza di riapertura della liquidazione giudiziale riapre il concorso tra i creditori, inclusi quelli che hanno titolo prima della prima dichiarazione di fallimento, e quelli con titolo formatosi dopo e fino alla nuova sentenza di apertura della procedura.
L'attivo da liquidare è rappresentato dai beni residuati al momento della chiusura della prima procedura, e dai beni sopravvenuti.
I vecchi creditori possono partecipare al concorso solo in relazione alle somme loro dovute al momento della riapertura della liquidazione, dedotto quanto da loro già percepito nelle precedenti ripartizioni, e fatte ovviamente salve le cause legittime di prelazione.
Restano fermi i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto nella procedura di liquidazione giudiziale già chiusa.