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Articolo 174 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contratti relativi a immobili da costruire

Dispositivo dell'art. 174 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Spiegazione dell'art. 174 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento, che introduce una deroga all'art. 172 l.fall., cerca di che tutelare gli acquirenti degli immobili da costruire, evitando ceh il promissario acquirente perda contemporaneamente sia la possibilità di acquistare l'immobile che gli acconti pagati prima dell'apertura della procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di liquidazione del promittente alienante, il curatore può scegliere tra scioglimento del rapporto o subingresso nel preliminare; ma l'acquirente, può - fino a che il curatore non comunichi di voler subentrare nel contratto - provocare lo scioglimento del rapporto escutendo la fideiussione stipulata a garanzia di quanto versato al costruttore, dandone comunicazione al curatore stesso. Tale facoltà non può più essere esercitata dal promissario acquirente una volta che il curatore abbia optato per il subentro nel contratto.
La disposizione concerne esclusivamente la stipula di un contratto non immediatamente traslativo del diritto di proprietà (o di altro diritto reale minore) relativamente ad immobili da costruire, stipulato fra un costruttore ed un acquirente.
La norma si applica, oltre agli immobili non ancora edificati ma per i quali sia già stato richiesto il permesso di costruire, anche agli immobili in corso di edificazione (non, invece, agli immobili già edificati).

La disposizione in commento richiede che al momento dell'apertura della l.g. il rapporto possa dirsi pendente e, quindi, non si sia ancora verificato l'effetto traslativo.

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