La norma in commento, che introduce una deroga all'art. 172 l.fall., cerca di che tutelare gli acquirenti degli immobili da costruire, evitando ceh il promissario acquirente perda contemporaneamente sia la possibilità di acquistare l'immobile che gli acconti pagati prima dell'apertura della procedura concorsuale.
Nell'ipotesi di liquidazione del promittente alienante, il curatore può scegliere tra scioglimento del rapporto o subingresso nel preliminare; ma l'acquirente, può - fino a che il curatore non comunichi di voler subentrare nel contratto - provocare lo scioglimento del rapporto escutendo la fideiussione stipulata a garanzia di quanto versato al costruttore, dandone comunicazione al curatore stesso. Tale facoltà non può più essere esercitata dal promissario acquirente una volta che il curatore abbia optato per il subentro nel contratto.
La disposizione concerne esclusivamente la stipula di un contratto non immediatamente traslativo del diritto di proprietà (o di altro diritto reale minore) relativamente ad immobili da costruire, stipulato fra un costruttore ed un acquirente.
La norma si applica, oltre agli immobili non ancora edificati ma per i quali sia già stato richiesto il permesso di costruire, anche agli immobili in corso di edificazione (non, invece, agli immobili già edificati).
La disposizione in commento richiede che al momento dell'apertura della l.g. il rapporto possa dirsi pendente e, quindi, non si sia ancora verificato l'effetto traslativo.