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Articolo 171 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Effetti della revocazione

Dispositivo dell'art. 171 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.

3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

Ratio Legis

La norma intende disciplinare gli effetti derivanti dall'esercizio dell'azione revocatoria, in particolare individuando il soggetto nei cui confronti l'azione deve essere esercitata.

Spiegazione dell'art. 171 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione in esame riprende l'art. 70 l. fall. e continua a presentare un carattere eterogeneo, dettando, i materia di effetti derivanti dalla revocatoria:
  • una disciplina generale, con riguardo al diritto del soggetto soccombente in revocatoria di insinuarsi al passivo (comma 2);
  • una disciplina specifica, riguardante la revocatoria nei confronti di specifici soggetti (comma 1);
  • la determinazione degli effetti restitutori nel caso di revocatoria inerente rapporti di conto corrente bancario oppure rapporti continuativi o reiterati (comma 3).
Secondo la disposizione in commento, l'azione revocatoria dev'essere esercitata verso il soggetto che viene concretamente a ricevere la prestazione, escludendo, quindi, la legittimazione del soggetto che, rispetto al pagamento, risulta essere mero tramite. Il legislatore, quindi, prevede che il pagamento debba essere recuperato nei confronti del patrimonio che si è arricchito, facendo quindi riferimento (non tanto all'intermediario ma) al destinatario finale della prestazione.
Questa regola ha carattere speciale, posto che si applica esclusivamente all'intermediario che svolga professionalmente siffatta attività, restando fissa la legittimazione passiva dell'intermediario non professionale per l'assenza di una disciplina generale delle «attribuzioni indirette».

Con il termine «intermediari specializzati» ci si riferisce a tutte le imprese autorizzate all'attività di intermediazione e abilitate ad effettuare pagamenti per conto terzi e quindi ad esempio banche, SIM, SGR, imprese di investimento comunitarie (etc.).

La norma elimina ogni dubbio riguardante la sua applicazione ai rapporti di conto corrente bancario, che costituiscono la fattispecie di maggior rilievo in cui essa viene ad operare, recependo inoltre la teoria del «massimo scoperto» e limitando gli effetti della revocatoria a quello che si ritiene essere l'effettivo rientro conseguito dalla banca.

La previsione detta una regola specifica e non si occupa degli effetti generali dell'accoglimento dell'azione revocatoria.

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