La disposizione in esame riprende l'art. 70 l. fall. e continua a presentare un carattere eterogeneo, dettando, i materia di
effetti derivanti dalla revocatoria:
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una disciplina generale, con riguardo al diritto del soggetto soccombente in revocatoria di insinuarsi al passivo (comma 2);
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una disciplina specifica, riguardante la revocatoria nei confronti di specifici soggetti (comma 1);
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la determinazione degli effetti restitutori nel caso di revocatoria inerente rapporti di conto corrente bancario oppure rapporti continuativi o reiterati (comma 3).
Secondo la disposizione in commento, l'azione revocatoria dev'essere esercitata verso il soggetto che viene concretamente a ricevere la prestazione, escludendo, quindi, la legittimazione del soggetto che, rispetto al pagamento, risulta essere mero tramite. Il legislatore, quindi, prevede che il pagamento debba essere recuperato nei confronti del patrimonio che si è arricchito, facendo quindi riferimento (non tanto all'intermediario ma) al
destinatario finale della prestazione.
Questa regola ha carattere
speciale, posto che si applica esclusivamente all'intermediario che svolga professionalmente siffatta attività, restando fissa la legittimazione passiva dell'intermediario non professionale per l'assenza di una disciplina generale delle «attribuzioni indirette».
Con il termine «
intermediari specializzati» ci si riferisce a tutte le imprese autorizzate all'attività di intermediazione e abilitate ad effettuare pagamenti per conto terzi e quindi ad esempio banche, SIM, SGR, imprese di investimento comunitarie (etc.).
La norma elimina ogni dubbio riguardante la sua applicazione ai
rapporti di conto corrente bancario, che costituiscono la fattispecie di maggior rilievo in cui essa viene ad operare, recependo inoltre la teoria del «
massimo scoperto» e limitando gli effetti della revocatoria a quello che si ritiene essere l'effettivo rientro conseguito dalla banca.
La previsione detta una regola specifica e non si occupa degli effetti generali dell'accoglimento dell'azione revocatoria.