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Articolo 167 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Dispositivo dell'art. 167 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

Ratio Legis

La norma condiziona la possibilità di procedere alla revocatoria al fatto che l'atto che ha inciso sul patrimonio abbia pregiudicato il patrimonio della società, e costituisce conseguenza della scelta del legislatore di non attrarre nella procedura concorsuale il patrimonio destinato, conservando una gestione separata dello stesso. Tale gestione, anche se controllata dal curatore, infatti, non rientra nella procedura di liquidazione giudiziale.

Spiegazione dell'art. 167 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo disciplina la revocatoria di atti che, pur riguardando il patrimonio destinato, risultano di pregiudizio ai creditori sociali (non considerando invece la posizione dei i creditori particolari del patrimonio destinato).

Presupposti della fattispecie in esame sono:
  • l'atto;
  • l'incidenza dell'atto sul patrimonio destinato ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c.;
  • la conoscenza dello stato d'insolvenza della società in capo a coloro che pongono in essere l'atto.
L'articolo in esame non indica gli atti che possono sottoposti alla revocatoria, probabilmente perchè il legislatore ha voluto richiamare indirettamente l'art. 166 c.c.i e le ipotesi ivi previste, con il conseguente richiamo anche del regime complessivo, quanto ai limiti temporali.

Requisito essenziale è che l'atto abbia interessato un bene od un rapporto facente parte del patrimonio destinato; la norma richiede, inoltre, che si sia verificato un pregiudizio al patrimonio sociale. Quest'ultimo requisito, del danno, impone al curatore che agisca in revocatoria di allegare e, soprattutto, dimostrare il danno medesimo.

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