L'articolo disciplina la
revocatoria di atti che, pur riguardando il patrimonio destinato, risultano di pregiudizio ai
creditori sociali (non considerando invece la posizione dei i creditori particolari del patrimonio destinato).
Presupposti della fattispecie in esame sono:
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l'atto;
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l'incidenza dell'atto sul patrimonio destinato ex art. 2447-bis, comma 1, lett. a), c.c.;
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la conoscenza dello stato d'insolvenza della società in capo a coloro che pongono in essere l'atto.
L'articolo in esame non indica gli atti che possono sottoposti alla revocatoria, probabilmente perchè il legislatore ha voluto richiamare indirettamente l'art. 166 c.c.i e le ipotesi ivi previste, con il conseguente richiamo anche del regime complessivo, quanto ai limiti temporali.
Requisito essenziale è che l'atto abbia interessato un
bene od un rapporto facente parte del patrimonio destinato; la norma richiede, inoltre, che si sia verificato un
pregiudizio al patrimonio sociale. Quest'ultimo requisito, del danno, impone al curatore che agisca in revocatoria di allegare e, soprattutto, dimostrare il danno medesimo.