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Articolo 155 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Compensazione

Dispositivo dell'art. 155 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Spiegazione dell'art. 155 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma rappresenta un'eccezione al principio, di cui all'art. 151 c.c.i., in base al quale la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sui beni del debitore.
La compensazione dei reciproci crediti e debiti nei confronti del debitore il cui patrimonio sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale è ammissibile anche se i crediti verso il debitore non siano ancora scaduti alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione.
La compensazione nella liquidazione opera qualunque sia il titolo dell'uno e dell'altro credito, secondo l'art. 1246 c.c.

Il comma 2° dispone che la compensazione non opera se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore. A prescindere dal diverso arco di riferimento temporale per individuare gli atti tra vivi di cessione del credito (o comunque comportanti l'acquisto del credito), è ora previsto che il divieto di compensazione opera anche quando il credito acquistato nel detto arco temporale sia già scaduto al tempo dell'apertura del concorso.

La disposizione dell'art. 155 c.c.i.i., nel prescrivere i presupposti e i limiti della compensazione in sede di liquidazione giudiziale, non distingue tra compensazione legale e compensazione giudiziale.
Apparentemente, la lettera della norma è nel senso di derogare ai presupposti oggettivi della compensazione solo con riferimento alla esigibilità del credito del terzo. Ma la giurisprudenza ha aperto alla possibilità di dichiarare la compensazione anche se uno dei crediti contrapposti non sia liquido, ma di pronta e facile liquidazione, alla stregua del secondo comma dell'art. 1243 c.c.

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