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Articolo 149 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Obblighi del debitore

Dispositivo dell'art. 149 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento(1).

2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 149 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in commento pone degli obblighi di collaborazione (di natura informativa) con gli organi della liquidazione giudiziale in capo al debitore persona fisica sottoposto a liquidazione giudiziale e agli amministratori o ai liquidatori delle persone giuridiche sottoposte a liquidazione giudiziale.

La violazione dell'obbligo di presentazione previsto dall'art. 149 è priva di sanzione, non essendo previsto l'accompagnamento coattivo, se si eccettua la sanzione penale prevista dall'art. 327 c.c.i.i. e il diniego dell'esdebitazione previsto dall'art. 280 lett. c) c.c.i.i. nel caso di mancata collaborazione.

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