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Articolo 131 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Deposito delle somme riscosse

Dispositivo dell'art. 131 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.

3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.

Spiegazione dell'art. 131 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo riprende quasi interamente il contenuto dell'art. 34 l.fall. prev., ed è espressione del principio generale desumibile dall'art. 128 c.c.i.i., secondo cui il curatore deve amministrare il patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compiere le operazioni della procedura sotto lavigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

L'autonomia del curatore si manifesta nel fatto che egli può individuare l'istituto di credito deputato alla tenuta del conto della procedura, senza che occorra una preventiva indicazione del G.d.

Il deposito deve avvenire in 10 giorni massimi (tempo intercorrente fra la riscossione ed il deposito delle somme da parte del curatore); il mancato deposito entro il termine può costituire causa di revoca del curatore, previa valutazione da parte del tribunale. La previsione di (un'eventuale) revoca recepisce l'orientamento giurisprudenziale sviluppatosi in vigenza del testo della l. fall.: secondo tale tesi, la revoca non poteva costituire una conseguenza immediata ed automatica dekl mancato deposito (e quindi dell'omissione del curatore), ma, al contrario, tale sanzione non poteva avere luogo in presenza di giustificati motivi documentati dal curatore. Il dato testuale ribadisce, quindi, il potere valutativo spettante al tribunale.

Ogni prelievo dal conto della procedura dev'essere preceduto dall'emissione di un mandato di pagamento firmato dal giudice: ciò implica un potere indiretto di controllo giudiziale.

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