1. (1)Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore, il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, l'amministratore straordinario di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23 e l'amministratore temporaneo di cui al regolamento (UE) 2021/23 possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.