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Articolo 343 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Liquidazione coatta amministrativa

Dispositivo dell'art. 343 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336 si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, agli amministratori straordinari di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/23, agli amministratori temporanei di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/23, nonché alle persone che li coadiuvano nell'amministrazione della procedura(1)(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

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