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Articolo 120 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari

Dispositivo dell'art. 120 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.

2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.

Note

(1) Articolo introdotto dal D Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 120 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma funge da contrappeso rispetto agli ampi poteri che l'art. 120-bis attribuisce in via esclusiva all'organo amministrativo. Sotto l'egida della legge fallimentare, ai creditori non era riconosciuto alcun diritto di voto sulla proposta concordataria. L'articolo in esame, al contrario, riconosce espressamente la possibilità di formare classi di soci, imponendo poi un vero e proprio obbligo di classamento proprio nel caso in cui gli amministratori si siano avvalsi dei poteri di modifica dello statuto contemplati all'art. 120-bis. Ai soci inseriti in classi è consequenzialmente attribuito il diritto di voto sulla proposta formulata dalla debitrice; diritto di voto che, all'interno della classe, sarà esercitato in misura proporzionale all'entità della partecipazione al capitale sociale della debitrice. In tal modo, se è vero che i soci possono essere esautorati di importanti decisioni circa le sorti della società, di contro questi possono comunque esprimere il proprio voto sulla proposta così formulata dagli amministratori e, in caso di dissenso, promuovere anche l'opposizione all'omologazione.

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