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Articolo 120 quinquies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Esecuzione delle operazioni societarie

Dispositivo dell'art. 120 quinquies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Con riguardo alla società debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori può nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti(2).

2. Se il notaio incaricato della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza(2).

3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 27, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 120-quinquies, comma 1; (con l'art. 27, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 120-quinquies, comma 2; (con l'art. 27, comma 3, lettera c)) la modifica dell'art. 120-quinquies, rubrica.

Spiegazione dell'art. 120 quinquies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 120 bis CCI accentra inderogabilmente in capo agli amministratori la competenza a promuovere l'avvio di una procedura concorsuale, esautorando i soci da qualsiasi decisione in merito. In aggiunta, il secondo comma del medesimo articolo apporta una deroga significativa alle regole ordinarie che attengono al governo della società, prevedendo che il piano proposto dagli amministratori possa anche prevedere le necessarie modificazioni statutarie, senza il bisogno di alcun pronunciamento della collettività dei soci.
La norma in commento prevede che, nel caso in cui il piano proposto dagli amministratori preveda la modificazione dell'atto costitutivo e, in particolare, operazioni sul capitale oppure operazioni straordinarie, il provvedimento di omologazione (in sostituzione della delibera assembleare) costituisca titolo sufficiente per procedere alla modifica, mediante atto pubblico. Qualora tuttavia il notaio si rifiuti di rogare l'atto, per mancanza delle condizioni di legge (tra cui non rientra, ovviamente, la delibera assembleare di modifica dell'atto costitutivo), gli amministratori potranno ricorrere al Tribunale che ha provveduto all'omologazione.

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