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Articolo 111 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Mancata approvazione del concordato

Dispositivo dell'art. 111 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2(1).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 25, comma 4 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 111 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Laddove la relazione sulle operazioni di voto, redatta dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 110, evidenzi il mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte all'art. 109, la norma prevede che il giudice delegato informi senza indugio il Tribunale, perché possa disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale in capo al debitore (se ne ricorrono i presupposti).

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