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Articolo 103 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Scritture contabili

Dispositivo dell'art. 103 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Spiegazione dell'art. 103 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'apertura del concordato preventivo non impedisce al debitore di continuare ad esercitare l'impresa. Di conseguenza, le scritture contabili(libro giornale e libro degli inventari). non devono essere tenute dal commissario giudiziale: quest'ultimo deve prenderle in consegna esclusivamente per annotarvi l'apertura della procedura, così da poter tenere distinte le annotazioni operate prima e dopo l'inizio della stessa, e per verificare la correttezza degli elenchi dei creditori presentati dal debitore unitamente al ricorso, al piano ed alla proposta (art. 104).

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