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Articolo 98 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prededuzione nel concordato preventivo

Dispositivo dell'art. 98 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

Spiegazione dell'art. 98 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La prededucibilità è una caratteristica del credito che ne consente la soddisfazione al di fuori del concorso e con priorità rispetto agli altri creditori (anche privilegiati). Ciò spiega il perché la norma in esame preveda che nel concordato tali crediti debbano essere soddisfatti alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

Sono prededucibili tutti i crediti sorti in funzione dell'accesso e dell'attuazione di uno strumento di regolazione della crisi (art. 7), nonché tutte le categorie di crediti espressamente individuati dalla legge (es: i crediti maturati in virtù della prosecuzione di un contratto pendente, dopo l'apertura del concordato, ai sensi dell'art. 97).

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