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Articolo 93 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Pubblicità del decreto

Dispositivo dell'art. 93 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

Spiegazione dell'art. 93 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prescrive, nel caso in cui il debitore sia titolare di beni immobili, la trascrizione nei pubblici registri immobiliari del provvedimento di apertura della procedura di concordato preventivo. Ciò al fine di rendere edotti i terzi delle limitazioni che, in seguito all'apertura, vengono a restringere i poteri dispositivi del debitore, il quale non può autonomamente procedere alla alienazione dei beni immobili, se non espressamente autorizzato dal giudice delegato.

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