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Articolo 81 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Esecuzione del concordato minore

Dispositivo dell'art. 81 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC(1).

Note

(1) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 7, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 81 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma disciplina la fase di esecuzione del concordato minore, ovverosia la fase nel quale il debitore è chiamato:
1) ad attuare il piano, provvedendo alle operazioni di riorganizzazione in esso indicate e/o alla liquidazione i beni patrimoniali messi a disposizione dei creditori;
2) a ripartire, secondo la proposta, il ricavato tratto dalla continuazione dell'attività aziendale e dalla vendita dei beni.

Mentre nella procedure di concordato preventivo l'organo incaricato della vigilanza sulla corretta esecuzione del piano è il commissario giudiziale, nella procedura in oggetto tali funzioni sono svolte dall'OCC, il quale deve riferire l'esito delle operazioni compiute al giudice, con cadenza semestrale. Rimane fermo, in ogni caso, che all'esecuzione deve procedere direttamente. La liquidazione dei beni va svolta mediante procedure competitive, di concerto con e con la collaborazione dell'OCC, nonché assicurando la massima partecipazione ed informazione degli interessati.

Al termine dell'esecuzione, l'OCC deve inoltre presentare una relazione finale al Giudice, nella quale è tenuto ad indicare se il piano è stato correttamente ed integralmente attuato. In caso di esito positivo, la procedura volge al termine ed il giudice liquida il compenso dell'OCC, tenendo conto della diligenza prestata dall'organismo. In caso di esito negativo, invece, il giudice fornire concrete indicazioni al creditore per portare correttamente ad esecuzione il piano entro un termine prestabilito, che può essere prorogato su istanza del debitore formulata tramite l'OCC. Qualora, anche dopo la scadenza del termine suddetto, l'esito della procedura permanga negativo, il giudice è infine tenuto a revocare l'omologazione del piano, secondo quanto previsto all'art. 82 CCI.

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