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Articolo 42 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

Dispositivo dell'art. 42 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Spiegazione dell'art. 42 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Qualora l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale sia avanzata da un soggetto diverso dal debitore, la norma dispone che la cancelleria debba provvedere ad acquisire in via automatica, mediante il sistema di cooperazione applicativa previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, la seguente documentazione:
  1. presso l'Agenzia delle Entrate:le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti.
  2. presso il registro delle imprese: i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda
  3. presso l'INPS: le informazioni relative ai debiti contributivi
Sino all'effettiva istituzione della banca dati o del sistema informatico per la cooperazione applicativa, tale documentazione deve essere specificamente richiesta dalla cancelleria agli enti competenti.

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