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Articolo 26 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Giurisdizione italiana

Dispositivo dell'art. 26 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia(1).

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza(1).

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 26 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in esame individua, come criterio di collegamento della giurisdizione italiana, il cd. COMI, cioè il luogo dove è localizzato il centro principale di interessi del debitore.
Al comma 1° la norma consente l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza ovvero a una procedura di insolvenza in Italia, sebbene una prima procedura sia già stata aperta all'estero, nel caso in cui il debitore abbia una dipendenza in Italia.

Ai sensi del comma 2°, il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la giurisdizione italiana se tale trasferimento sia avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o a una procedura di insolvenza oppure dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore. Trattasi del principio della perpetuatio jurisdictionis, volto ad evitare i fenomeni di forum shopping.

Il comma 3° prevede che Tribunale che apre una procedura di insolvenza transfrontaliera debba precisare nel relativo provvedimento “se la procedura è principale, secondaria o territoriale”, così da chiarire quale sia il regime giuridico applicabile alla procedura.

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