1. (1)Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti(2).
Note
(1)
Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.