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Articolo 25 decies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Dispositivo dell'art. 25 decies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti(2).

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 25 decies Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Le banche e gli altri intermediari finanziari, in ragione delle informazioni di cui dispongono in merito allo stato di salute finanziaria dei propri clienti, devono comunicare agli organi di controllo interno le variazioni, le revisioni e le revoche degli affidamenti, contestualmente alla comunicazione che ne fanno al cliente.
Banche e intermediari saranno conseguentemente responsabili in caso di inadempimento, se questo pregiudica e aggrava la posizione debitoria dell'imprenditore.

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