Le conseguenze della mancata prestazione della cauzione
Le conseguenze che si ricollegano alla mancata prestazione della garanzia da parte dell'usufruttuario o alla prestazione di una garanzia non idonea o non sufficiente hanno la funzione di assicurare al proprietario un
surrogato della garanzia e quindi di attuare una energica tutela preventiva del diritto del proprietario. Il diritto dell'usufruttuario resta integro nella sua manifestazione essenziale che è quella dell'appropriazione dei frutti della cosa, ma viene alterato il modo del godimento rispetto a quello normale. L'alterazione è più o meno grave secondo la natura dei beni sui quali l' usufrutto è costituito. A tal proposito l'art. 1003, riproducendo la disposizione degli articoli 498 e 499 del vecchio codice, e allontanandosi dalla formula sintetica che era stata accolta nel Progetto della Commissione Reale (art. 143 che affidava l'amministrazione dei beni al proprietario o a un terzo nominato dal Pretore), fa una casistica che si può brevemente esaminare.
Quanto agli
immobili che l'usufruttuario potrebbe far deperire trascurandone la coltivazione o la manutenzione, è sottratta all'usufruttuario la possibilità del godimento diretto ma gli è riconosciuta quella del godimento indiretto. Essi devono essere dati in locazione oppure posti sotto amministrazione. La scelta fra queste due forme di impiego della cosa spetta all'usufruttuario: se egli preferisce che gli immobili siano affittati, la scelta della persona del conduttore e la determinazione delle condizioni contrattuali devono essere approvate anche dal proprietario. E se l'accordo non si raggiunge, si dovrà necessariamente ricorrere all'altra alternativa di affidare a un terzo l'amministrazione.
Come la locazione degli immobili può essere fatta allo stesso proprietario, così a lui può essere affidata l'amministrazione, sempre che vi sia il
consenso dell' usufruttuario. Se le parti non raggiungono l'accordo sulla scelta dell'amministratore, questi sarà nominato dall'autorità giudiziaria: l'usufruttuario diverrà creditore dei fitti verso il conduttore ovvero creditore dei frutti verso l'amministratore. La legge però consente che l'usufruttuario si faccia assegnare, per uso di abitazione, tra gli immobili in usufrutto una casa che egli però dovrà godere direttamente, cioè solo per i bisogni suoi e della propria famiglia, e non potrà quindi affittare ne cedere in godimento.
Un mutamento radicale nella posizione dell'usufruttuario si ha relativamente al
denaro e alle
derrate che sono comprese nell'usufrutto. Secondo le regole generali l'usufruttuario dovrebbe acquistare la proprietà di tali cose con l'obbligo di restituire il
tantundem. Invece, se la cauzione non è prestata, questo effetto non si verifica e l'usufruttuario può solo chiedere che il denaro venga investito in modo fruttifero e che le derrate siano vendute e il loro prezzo parimenti investito. Il proprietario conserva così la proprietà del denaro e l'usufruttuario ha solo il diritto agli interessi. Anche per questa ipotesi, se non si raggiunge l'accordo tra proprietario e usufruttuario sul modo di investimento del denaro, provvederà l'autorità giudiziaria.
Se nell'usufrutto sono compresi
titoli al portatore, questi, a scelta dell'usufruttuario, devono essere convertiti in titoli nominativi con l'annotazione dell'usufrutto sul titolo e sul registro dell'emittente oppure devono essere depositati presso un terzo scelto di accordo dalle parti o presso un istituto di credito che, in caso di dissenso, sarà designato dall'autorità giudiziaria. Per i mobili che si deteriorano con l'uso, secondo la nozione data a proposito dall'art.
996, la legge concede al proprietario un'alternativa: o di chiedere la vendita e provvedere all'investimento fruttifero del denaro ricavato o di rilasciare il possesso all'usufruttuario. L'alternativa non può essere che questa, perché sarebbe stranissimo che il proprietario possa ritenere per se il possesso. Se infatti questa possibilità ci fosse, non si saprebbe che interesse potrebbe avere il proprietario a chiedere la vendita dei beni. Nel caso in cui il proprietario chieda la vendita, l'usufruttuario può chiedere che gli siano rilasciati i beni che sono necessari al proprio uso, s'intende con l'obbligo di restituzione alla fine dell'usufrutto secondo la regola dell'art.
996. Se infine si tratta di mobili non deteriorabili, si deve ritenere, nel silenzio della legge, che di essi il proprietario sia autorizzato a ritenere il possesso.
Le
spese occorrenti per la vendita, per l'investimento delle somme, per la conversione dei titoli sono naturalmente a carico dell'usufruttuario perché si tratta di spese necessarie a procurargli ii modo di godimento consentito dalla legge.
Si deve infine rilevare che l'usufruttuario può in qualunque momento
far cessare gli effetti dell'art. 1003 e ottenere la libera disponibilità e il godimento diretto dei beni, prestando la garanzia.