(massima n. 1)
Il procedimento previsto nell'art. 59 disp. att. cod.civ., pur essendo regolato da una norma contenuta tra le disposizioni per l'attuazione del libro terzo del codice civile, non riguarda tutti i casi di nomina di amministratore previsti nel predetto libro, ma si riferisce unicamente alla particolare ipotesi disciplinata dall'art. 1003 cod. civ. pertanto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di un condominio non deve essere notificato, appunto perché non č reclamabile al presidente della corte di appello, ai sensi dell'ultimo comma del citato art.59.