La sorte delle locazioni concluse dall'enfiteuta alla cessazione dell'enfiteusi
Questo articolo colma una lacuna del codice del 1865: infatti regola la sorte delle locazioni concluse anteriormente dall'enfiteuta, dopo che l'enfiteusi sia cessata. Ora, in questo caso, se la loro anteriorità fosse risultata da scrittura di data certa, non c’era ragione di adottare una disciplina diversa da quella seguita nel caso delle locazioni concluse dall'usufruttuario (
art. 999 del c.c.), perciò il legislatore rinvia a tali norme.
Quindi si ha che per le locazioni in corso al tempo della cessazione dell'enfiteusi, esse continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto, purché però esse derivino, come si è detto, da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore. Nel caso invece di cessazione dell'enfiteusi per la scadenza del termine stabilito, le locazioni possono durare soltanto per l'anno in corso, e nei soli casi di fondi rustici, dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, la locazione può protrarsi per il biennio o triennio in corso all'epoca in cui cessa l'enfiteusi.
Locazioni fatte in frode dei diritti del direttario
La Commissione reale per la riforma dei codici aveva previsto anche, nelle sue proposte, il caso delle locazioni fatte in frode dei diritti del direttario, presumendo la frode, qualora il fitto fosse stato di un terzo inferiore a quello risultante da perizia o da locazioni precedenti. E in tale ipotesi stabiliva tassativamente che le locazioni dovessero senz'altro annullarsi.
Ma anche se questo non è esplicitamente previsto dalle disposizioni del nuovo codice, ma non c’è dubbio che, in tal caso, le locazioni fatte in frode del diritto del direttario non possano essere mantenute in vigore.