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Articolo 956 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divieto di proprietà separata delle piantagioni

Dispositivo dell'art. 956 Codice Civile

Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo [952 comma 2](1).

Note

(1) Tale divieto esiste perché, data la separazione della proprietà del suolo e delle piantagioni, sarebbe inevitabilmente compromessa la possibilità di apportare migliorie all'agricoltura.
E' possibile, invece, la concessione personale di dar vita a piantagioni su fondo altrui, anche senza che sia necessaria la costituzione di un diritto reale sulle stesse.

Spiegazione dell'art. 956 Codice Civile

Ammissibilità di una proprietà superficiaria per le piantagioni nel vecchio codice

Sotto la vigenza del vecchio codice, dall'art. 448 poteva argomentarsi l'ammissibilità di una proprietà superficiaria anche per le piantagioni: e i casi, specie quando si trattava di pertinenze demaniali, non erano rari. Si deve anzi ammettere che la destinazione di beni demaniali per l'impianto di colture arboree era stata sempre oggetto di particolari provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, la quale spesso si era anche preoccupata di agevolare l'impianto di dette colture arboree in queste proprietà demaniali presentantisi particolarmente adatte allo scopo.

Un esempio relativamente recente di utilizzazioni di pertinenze demaniali per l'impianto di colture arboree, lo avevamo avuto anche con la legge 10 marzo 1928, n. 381, relativa ai provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree, destinandovi specialmente quelle zone di terreno lungo i corsi di acqua e le strade che generalmente appartengono allo Stato o agli enti locali. Tale legge disponeva infatti che lo Stato, quando lo ritenesse opportuno, potesse derogare dai limiti legali imposti alle piantagioni delle varie leggi sulle opere pubbliche, autorizzando l'impianto di colture arboree (pioppi e altre piante arboree) fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie, utilizzando cosi proficuamente, nell'interesse oltre che del coltivatore della generalità, tutte queste pertinenze demaniali.


Piantagioni abusive e piantagioni autorizzate su pertinenze demaniali

Ora, non vi è dubbio che, in questi casi di coltivazioni arboree, qualora si fosse trattato di impianti di colture arboree abusive, la proprietà degli alberi piantati sui cigli delle strade pubbliche, fra le sponde, fra i corsi d'acqua, o in genere nelle pertinenze demaniali, spettasse allo Stato o agli enti locali, in virtù dell'antico principio che riconosce al dominus soli un potere integrale su tutto ciò che può incorporarsi al terreno: principio che, come si è visto, era stato poi riprodotto dal nostro codice civile, all'art. 448.

Ma se lo Stato o qualunque altro ente di carattere pubblico concede ad altri la facoltà di effettuare nelle pertinenze demaniali queste piantagioni, il rapporto giuridico cui luogo questa facoltà mette in essere una situazione giuridica che importa necessariamente la coesistenza di due diritti autonomi: l’ uno avente per oggetto il dominio, l'altro le incorporazioni vegetali, diritto quest'ultimo giustificato da una esigenza di giustizia, qual è quella di attribuire al coltivatore debitamente autorizzato il beneficio dell'opera che e il prodotto della sua attività.

E ciò, come più volte rilevato, non è affatto in contraddizione con i principi riprodotti dall'art. 448 cod. civ., il quale, se proclama che qualsiasi piantagione si debba presumere fatta dal proprietario del suolo, soggiunge però : « finchè non consti del contrario ». Il che evidentemente significa che e possibilissimo che le piante appartengano ad una persona, il suolo ad altra, e cosi coesistano le due proprietà.


Natura giuridica del rapporto delle piantagioni autorizzate

Orbene, anche quando si tratto di definire la natura giuridica del rapporto cui dava luogo la facoltà concessa ai frontisti delle strade pubbliche di poter, sotto determinate condizioni, piantare, per loro proprio profitto, alberi sui cigli e sulle adiacenze demaniali, varie furono le configurazioni cui si cercò di ricollegare il rapporto stesso. C’è chi si appigliò alla tesi del dominio utile, come nell'enfiteusi, chi a quella del dominio risolubile, come nel fidecommesso, chi ancora a quella della servitù, e chi infine a quella del diritto di superficie, ammettendo cosi la coesistenza di due diritti dominicali, entrambi di natura immobiliare, facenti capo a distinti titolari e appuntantisi l'uno sul suolo e l'altro sulla piantagione che vi è incorporata.

Contro questa tesi, che vedeva nel diritto reale riconosciuto ai piantatori la speciale figura del diritto di superficie, si appuntarono le critiche di sommi giuristi. Col tempo, però, prevalse la tesi che attribuiva ai proprietari frontisti un diritto reale e non un diritto personale, e più precisamente un diritto di superficie.

Per cui, concludendo, mentre nel passato la rigorosa legge dell'accessione non permetteva alla volontà delle parti di riconoscere una proprietà delle piante separata da quella del suolo, nei tempi più recenti, riconosciuta possibile la separazione, è stata anche concepibile una proprietà superficiaria, avente per oggetto la piantagione senza il suolo sul quale questa nasce e prospera.

Nessun diritto, però, questi coltivatori acquistavano sul suolo, dove la piantagione era eseguita, all'infuori di quello di tenervi gli alberi e di godere usi di cui il suolo fosse suscettibile: infatti lo stesso rimaneva di proprietà pubblica.


Esclusione nel nuovo codice del diritto di superficie per le piantagioni

Il nuovo legislatore, invece, ha escluso esplicitamente la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni, adducendo che le promiscuità, che nella maggior parte dei casi si vengono in tal modo a costituire, oltre che fonte perenne di contrasti fra il proprietario del suolo e quello della piantagione, sono esiziali all'agricoltura.

Già in seno alla Commissione chiamata a dare il proprio parere sul progetto del codice civile, era stato fatto presente che la speciale forma di proprietà superficiaria agricola che andava sotto il nome di « arboratura » era in opposizione alle direttive del Ministero dell'agricoltura e degli altri organi sovraintendenti agli interessi dell'agricoltura stessa, presso i quali era già allo studio un provvedimento legislativo che avrebbe dovuto provvedere a sciogliere la promiscuità di dominio privato, dati i gravi inconvenienti che derivavano dall'appartenenza del suolo a un proprietario e degli alberi a un altro.

In considerazione di questa non trascurabile opposizione, il nuovo legislatore ha finito con escludere la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni. E lo ha fatto nel modo più esplicito che poteva immaginarsi: dedicandovi cioè un articolo apposito.

Ora, questa esclusione importa che, mentre sotto l'impero del vecchio codice, come abbiamo visto, dall'art. 448 poteva argomentarsi l'ammissibilità di una proprietà superficiaria anche per le piantagioni, nel nuovo codice, che per la superficie detta una particolare disciplina, la sfera di efficacia della presunzione juris tantum, stabilita dall'art. 954, di appartenenza delle piantagioni o costruzioni al proprietario del suolo circoscritta alle ipotesi previste negli artt. 955, 956 e 957, ai rapporti, cioè, fra il proprietario del suolo e il terzo che chiede la separazione delle piantagioni o dei materiali o il pagamento del loro valore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

446 Il superficiario, quale proprietario della costruzione, ne ha la libera disponibilità: può alienarla e farne oggetto di diritti reali; ma, se il diritto di superficie fu costituito ad tempus, la scadenza del termine segna anche l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. Per contro, data la consolidazione che viene ad operarsi della proprietà del suolo con la proprietà della costruzione, i diritti gravanti sul primo si estendono alla seconda (art. 954 del c.c., primo comma). Questa regola incontra però un limite nel disposto dell'art. 2816 del c.c., primo comma — del quale farò più oltre cenno — secondo cui le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie. Quanto ai contratti di locazione conclusi dal superficiario, questi non durano che per l'anno in corso alla scadenza del termine a cui il diritto del superficiario è legato (art. 954, secondo comma). Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie. Il superficiario può ricostruire sul suolo, almeno finché non sia scaduto il termine per cui il diritto di superficie sia stato eventualmente costituito (art. 954, terzo comma). Le norme accennate si applicano anche alla così detta proprietà sotterranea (art. 955 del c.c.). Ho escluso la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni (art. 956 del c.c.), aderendo al voto di competenti organi ed enti, i quali hanno rilevato il danno che all'incremento dell'agricoltura deriva dall'esistenza di una proprietà vegetale separata da quella del suolo.

Massime relative all'art. 956 Codice Civile

Cass. civ. n. 4072/2008

In tema di diritti di superficie, la proprietà separata del cosiddetto soprassuolo arboreo, se sorta nella vigenza del codice civile del 1865 (nella specie piante di ulivo distribuite in due piccoli gruppi con altra pianta distanziata), non può che essere limitata alle piantagioni esistenti al momento della costituzione del relativo diritto, e non investe l'intera estensione del fondo con esclusione del diritto di piantare, ove non espressamente previsto, nuovi alberi, fatta eccezione che questi fossero cresciuti per germinazione spontanea da quelli preesistenti.

In tema di superficie, dedotta in giudizio la illegittimità delle opere edilizie realizzate su di un fondo gravato da proprietà separata del soprassuolo arboreo - sorta nella vigenza del cod. civ. del 1865 -, è legittimo il risarcimento dei danni soltanto per equivalente, ove non sia stata accertata violazione delle norme sulle distanze legali tra le due proprietà ed essendo il danno ricollegabile alle sole modalità con le quali siano state realizzate le costruzioni (nella fattispecie, relativa alla costruzione innalzata su di un tratto del terreno non soggetto al diritto di soprassuolo del superficiario, la S.C. ha rigettato il ricorso di questo, secondo cui, accertato che quella era fonte di danno per la piantagione, se ne sarebbe dovuto ordinare la demolizione). (Rigetta, App. Catanzaro, 23 Ottobre 2002).

Corte cost. n. 598/1988

è manifestamente inamissibile, in quanto implica scelte discrezionali riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 956 c. c., nella parte in cui non prevede il divieto di proprietà separata delle piantagioni anche in relazione a situazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'attuale codice civile, in riferimento agli art. 41 e 42 cost.

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