Ammissibilità di una proprietà superficiaria per le piantagioni nel vecchio codice
Sotto la vigenza del vecchio codice, dall'art. 448 poteva argomentarsi l'ammissibilità di una proprietà superficiaria anche per le piantagioni: e i casi, specie quando si trattava di pertinenze demaniali, non erano rari. Si deve anzi ammettere che la destinazione di beni demaniali per l'impianto di colture arboree era stata sempre oggetto di particolari provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, la quale spesso si era anche preoccupata di agevolare l'impianto di dette colture arboree in queste proprietà demaniali presentantisi particolarmente adatte allo scopo.
Un esempio relativamente recente di
utilizzazioni di pertinenze demaniali per l'impianto di colture arboree, lo avevamo avuto anche con la legge 10 marzo 1928, n. 381, relativa ai provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre piante arboree, destinandovi specialmente quelle zone di terreno lungo i corsi di acqua e le strade che generalmente appartengono allo Stato o agli enti locali. Tale legge disponeva infatti che lo Stato, quando lo ritenesse opportuno, potesse derogare dai limiti legali imposti alle piantagioni delle varie leggi sulle opere pubbliche, autorizzando l'impianto di colture arboree (pioppi e altre piante arboree) fra le sponde o lungo i corsi d'acqua, naturali o artificiali, o lateralmente alle strade ordinarie, utilizzando cosi proficuamente, nell'interesse oltre che del coltivatore della generalità, tutte queste pertinenze demaniali.
Piantagioni abusive e piantagioni autorizzate su pertinenze demaniali
Ora, non vi è dubbio che, in questi casi di coltivazioni arboree, qualora si fosse trattato di impianti di colture arboree abusive, la proprietà degli alberi piantati sui cigli delle strade pubbliche, fra le sponde, fra i corsi d'acqua, o in genere nelle pertinenze demaniali, spettasse allo Stato o agli enti locali, in virtù dell'antico principio che riconosce al
dominus soli un potere integrale su tutto ciò che può incorporarsi al terreno: principio che, come si è visto, era stato poi riprodotto dal nostro codice civile, all'art. 448.
Ma se lo Stato o qualunque altro ente di carattere pubblico concede ad altri la facoltà di effettuare nelle pertinenze demaniali queste piantagioni, il rapporto giuridico cui luogo questa facoltà mette in essere una situazione giuridica che importa necessariamente la
coesistenza di due diritti autonomi: l’ uno avente per oggetto il dominio, l'altro le incorporazioni vegetali, diritto quest'ultimo giustificato da una esigenza di giustizia, qual è quella di attribuire al coltivatore debitamente autorizzato il beneficio dell'opera che e il prodotto della sua attività.
E ciò, come più volte rilevato, non è affatto in contraddizione con i principi riprodotti dall'art. 448 cod. civ., il quale, se proclama che qualsiasi piantagione si debba presumere fatta dal proprietario del suolo, soggiunge però : «
finchè non consti del contrario ». Il che evidentemente significa che e possibilissimo che le piante appartengano ad una persona, il suolo ad altra, e cosi coesistano le due proprietà.
Natura giuridica del rapporto delle piantagioni autorizzate
Orbene, anche quando si tratto di definire la natura giuridica del rapporto cui dava luogo la facoltà concessa ai frontisti delle strade pubbliche di poter, sotto determinate condizioni, piantare, per loro proprio profitto, alberi sui cigli e sulle adiacenze demaniali,
varie furono le configurazioni cui si cercò di ricollegare il rapporto stesso. C’è chi si appigliò alla tesi del dominio utile, come nell'enfiteusi, chi a quella del dominio risolubile, come nel fidecommesso, chi ancora a quella della servitù, e chi infine a quella del diritto di superficie, ammettendo cosi la coesistenza di due diritti dominicali, entrambi di natura immobiliare, facenti capo a distinti titolari e appuntantisi l'uno sul suolo e l'altro sulla piantagione che vi è incorporata.
Contro questa tesi, che vedeva nel diritto reale riconosciuto ai piantatori la speciale figura del diritto di superficie, si appuntarono le critiche di sommi giuristi. Col tempo, però, prevalse la
tesi che attribuiva ai proprietari frontisti un diritto reale e non un diritto personale, e più precisamente
un diritto di superficie.
Per cui, concludendo, mentre nel passato la rigorosa legge dell'accessione non permetteva alla volontà delle parti di riconoscere una proprietà delle piante separata da quella del suolo, nei tempi più recenti, riconosciuta possibile la separazione, è stata anche concepibile una proprietà superficiaria, avente per oggetto la piantagione senza il suolo sul quale questa nasce e prospera.
Nessun diritto, però, questi coltivatori acquistavano sul suolo, dove la piantagione era eseguita, all'infuori di quello di tenervi gli alberi e di godere usi di cui il suolo fosse suscettibile: infatti lo stesso rimaneva di proprietà pubblica.
Esclusione nel nuovo codice del diritto di superficie per le piantagioni
Il nuovo legislatore, invece, ha escluso esplicitamente la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni, adducendo che le promiscuità, che nella maggior parte dei casi si vengono in tal modo a costituire, oltre che fonte perenne di contrasti fra il proprietario del suolo e quello della piantagione, sono esiziali all'agricoltura.
Già in seno alla Commissione chiamata a dare il proprio parere sul progetto del codice civile, era stato fatto presente che la speciale forma di proprietà superficiaria agricola che andava sotto il nome di «
arboratura » era in opposizione alle direttive del Ministero dell'agricoltura e degli altri organi sovraintendenti agli interessi dell'agricoltura stessa, presso i quali era già allo studio un provvedimento legislativo che avrebbe dovuto provvedere a sciogliere la promiscuità di dominio privato, dati i gravi inconvenienti che derivavano dall'appartenenza del suolo a un proprietario e degli alberi a un altro.
In considerazione di questa non trascurabile opposizione, il nuovo legislatore ha finito con escludere la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni. E lo ha fatto nel modo più esplicito che poteva immaginarsi: dedicandovi cioè un articolo apposito.
Ora, questa esclusione importa che, mentre sotto l'impero del vecchio codice, come abbiamo visto, dall'art. 448 poteva argomentarsi l'ammissibilità di una proprietà superficiaria anche per le piantagioni, nel nuovo codice, che per la superficie detta una particolare disciplina, la sfera di efficacia della
presunzione juris tantum, stabilita dall'art.
954, di appartenenza delle piantagioni o costruzioni al proprietario del suolo circoscritta alle ipotesi previste negli artt.
955,
956 e
957, ai rapporti, cioè, fra il proprietario del suolo e il terzo che chiede la separazione delle piantagioni o dei materiali o il pagamento del loro valore.