(massima n. 1)
In materia di bonifica le Regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (vedi massima B), nonché della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (cosiddetto comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attivitą di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nell'attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attivitą di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attivitą di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attivitą di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attivitą stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.