(massima n. 1)
Il proprietario di un'area, che sia stata requisita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il provvedimento di requisizione e protraendosi l'occupazione dell'immobile anche dopo tale scadenza, ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del Comune, che č legittimato passivo quale materiale detentore ed utilizzatore "sine titulo" dell'area ed autore dell'illecito risarcibile, e sul quale grava il dovere di custodia e la conseguente responsabilitā, senza che assuma rilievo, nell'indicata ipotesi, l'individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione.