(massima n. 1)
La facoltā del creditore di definire giuramento, a norma dell'art. 2960 c.c., al debitore che abbia eccepito la prescrizione presuntiva, al fine di far accertare se si sia verificata o meno l'estinzione del debito, č subordinata al concorso delle condizioni previste dall'art. 2959 c.c. per l'opponibilitā dell'eccezione medesima; pertanto, qualora risulti che il debitore opponente la prescrizione presuntiva abbia ammesso in giudizio la mancata estinzione dell'obbligazione, legittimamente il giudice revoca il provvedimento di ammissione del giuramento, anche se questo sia stato giā prestato.