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Articolo 2895 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Desistenza del creditore

Dispositivo dell'art. 2895 Codice Civile

La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.](1).

Note

(1) Principalmente, l'ipotesi qui considerata è quella della revoca dell'offerta di rincaro fatta dal creditore ipotecario (v. art. 2891), ma un orientamento giurisprudenziale sostiene che la disciplina della presente disposizione possa applicarsi anche nel caso del mancato deposito della cauzione ex art. 2891, n. 3.
In forza di una situazione definita di solidarietà attiva tra creditori (v. art. 1292), la desistenza del creditore può facoltativamente produrre una reviviscenza dell'offerta proposta dal terzo acquirente.

Ratio Legis

La norma in esame mira a tutelare gli altri creditori, che potrebbero nel frattempo aver regolato i propri interessi tenendo conto dell'offerta effettuata, ed offre quindi loro un'adeguata protezione limitando le possibilità di ripensamento da parte del creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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