Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio [2861].
Le ipoteche, le servitù e gli altri diritti reali che già spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui [576 c.p.c. ss.](1).
Del pari riprendono efficacia le servitù che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato [1072](2).
Note
(1)
Poiché non ha dato vita all'ipoteca come il terzo datore (v. art.
2868 ss.), il terzo acquirente attraverso il rilascio ottiene la liberazione dalla procedura espropriativa che non potrà quindi essere esercitata contro di lui. A maggior ragione, non gli si possono inoltre opporre altri diritti reali di garanzia (v. art.
1179) o qualsiasi ulteriore diritto reale che abbia avuto trascrizione dopo l'annotazione del rilascio, sino al momento in cui tale atto non venga eseguito, riespandendo i precedenti diritti che riacquistano così l'originaria efficacia.
(2)
I diritti di cui gode il terzo acquirente della
res soggetta ad ipoteca non cessano di essere esistenti, ma entrano in uno stato cosiddetto di quiescenza, ovvero non possono essere fatti valere sino a che non vi sia l'effettività della procedura di rilascio
ex art.
2858 ss. o della vera e propria alienazione, restando dunque efficaci ma in concreto sospesi.