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Articolo 2841 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

Dispositivo dell'art. 2841 Codice Civile

L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale è presa l'iscrizione, o nella nota [2839] non nuoce alla validità dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne è necessaria, o sull'identità dei singoli beni gravati [2665](1).

Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si può ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata [2886].

Note

(1) Tale norma deve ritenersi strettamente collegata alle disposizioni codicistiche precedenti, in relazione alle formalità che sono necessarie per porre in essere l'iscrizione ipotecaria. Si deve inoltre sottolineare che i casi di invalidità sanciti dal presente articolo sono tassativi ed è convinzione pressoché unanime che non sia possibile aggiungerne altri, al di fuori delle previsioni di legge.

Ratio Legis

La disposizione elenca tassativamente le ipotesi di evidente invalidità dell'iscrizione, individuandoli in quelle determinate inesattezze od omissioni che provocano incertezza oggettivamente o soggettivamente, in ordine agli elementi essenziali della nota, in primis creditore e debitore, ma anche riguardo alla somma su cui iscrivere l'ipoteca (v. art. art. 2839 del c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1157 In ordine ai documenti che occorre presentare al conservatore dei registri immobiliari per ottenere l'iscrizione dell'ipoteca, alle indicazioni essenziali che deve contenere la nota da redigersi in doppio originale e alle formalità ,in genere dell'iscrizione (articoli 2835-2840), sono da rilevare talune aggiunte e innovazioni apportate alle norme del codice del 1865. Così (art. 2839 del c.c.), per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine, si stabilisce che il titolo di credito deve essere esibito al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca: l'annotazione è principalmente diretta ad evitare il pericolo di frodi in danno dei giratari. Per l'iscrizione dell'ipoteca a garanzia di titoli al portatore, si stabilisce, in correlazione al disposto dell'art. 2831 del c.c., che al conservatore deve essere presentata copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento. Inoltre, a differenza del codice del 1865 (art.1988), il quale disponeva che, eseguita l'iscrizione, il conservatore dovesse restituire i documenti e una delle note, certificando in calce di questa la data e il numero d'ordine dell'iscrizione, il testo (art. 2840 del c.c.) limita la restituzione ad uno degli originali della nota, prescrivendo che i titoli consegnati rimangano invece depositati presso il conservatore. Con questa nuova disposizione, che estende alle iscrizioni ipotecarie la regola dettata in tema di trascrizione (art. 2664 del c.c.), si elimina una diversità di disciplina, che non sarebbe giustificata. Ho dato la preferenza al sistema del deposito dei titoli, ín quanto esso vale ad agevolarne l'esame da parte degli interessati. Quanto agli effetti che derivano da omissioni o inesattezze nei titoli e nelle note, essi ricevono nell'art. 2841 del c.c. regolamentazione identica a quella che dettava l'art. 1998 del codice del 1865, salvo per ciò che concerne il grado d'incertezza, che, come per la trascrizione, non ho creduto opportuno di qualificare.

Massime relative all'art. 2841 Codice Civile

Cass. civ. n. 7342/2022

In tema di pignoramento immobiliare, gli errori o le imprecisioni di identificazione del bene negli atti di provenienza sono di per sé irrilevanti rispetto ai terzi di buon fede che abbiano eseguito il pignoramento dopo aver diligentemente verificato i registri immobiliari, né l'indicazione nel pignoramento o nella sua nota di trascrizione di dati catastali non aggiornati ha alcun effetto invalidante, ove non vi sia comunque incertezza sulla fisica identificazione dei beni ed ove sussista continuità tra i dati catastali precedenti e quelli corretti al momento dell'imposizione del vincolo, sì che l'erroneità di per sé considerata non comporti alcuna confusione sui beni che si intendono pignorare.

Cass. civ. n. 2075/2015

In tema di costituzione d'ipoteca, l'erroneo inserimento nella nota di iscrizione di un elemento non essenziale, quale il termine di efficacia, non previsto dal titolo ed inferiore a quello fissato dall'art. 2847 cod. civ., non è idoneo a connotare il diritto ipotecario, che invece resta conforme al titolo e rispetto al quale la nota ha funzione solo strumentale, suscettibile di rettifica per tale errore, così da rendere chiaro ai terzi che l'iscrizione ipotecaria è soggetta all'ordinario termine ventennale previsto dalla norma.

Cass. civ. n. 14675/2003

Premesso che l'iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicità costitutiva, e che essa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 c.c., ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identità degli immobili gravati, ne consegue la nullità della iscrizione ipotecaria.

Cass. civ. n. 4421/1977

L'art. 2841 c.c., ove prevede l'invalidità dell'iscrizione ipotecaria, per omissioni ed inesattezze di «alcune» delle indicazioni nel titolo o nella nota (artt. 2826 e 2839 c.c.), se si traducano in incertezza sulle indicazioni medesime, non va inteso nel senso che detta invalidità postula omissioni ed inesattezze afferenti una pluralità di indicazioni, ma nel senso che la mancanza od imprecisione anche di una sola delle prescritte indicazioni (nella specie, confini dell'immobile ipotecato) comporta invalidità dell'ipoteca, qualora escluda la possibilità di individuare con certezza, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, quell'indicazione.

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