(massima n. 1)
Premesso che l'iscrizione ipotecaria ha natura di pubblicitą costitutiva, e che essa prende grado al momento della sua iscrizione, ex art. 2841 c.c., ogni volta che si verifichi una omissione, una inesattezza o una incertezza nei titoli o nelle note di iscrizione ipotecaria, che determini a sua volta incertezza sulla identitą degli immobili gravati, ne consegue la nullitą della iscrizione ipotecaria.