Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta(1) copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna [743 c.p.c.].
Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri [2678, 2679] nei modi e nelle ore fissati dalla legge(2)(3).
Il conservatore deve anche rilasciare copia [2714] dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.
Note
(1)
Il richiedente non deve avere un interesse personale nell'interrogare i pubblici registri: difatti è prassi abbastanza comune che molte agenzie si occupino di ottenere informazioni presso le Conservatorie per conto dei propri clienti.
(2)
Questo comma è stato sostituito in tal modo dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(3)
Se la richiesta viene presentata sugli appositi moduli a stampa e quindi con tutte le formalità ad hoc necessarie, la conservatoria è tenuta al rilascio dell'elenco delle informazioni relative al nominativo richiesto, permettendo inoltre la consultazione dei registri attinenti al procedimento di pubblicità, in primis il registro generale d'ordine e quelli di trascrizioni e annotazioni.