(massima n. 1)
Il notaio che, dopo aver pagato, in sede di registrazione, l'imposta proporzionale ipotecaria su un atto pubblico di trasferimento immobiliare (per il quale la trascrizione č obbligatoria) ometta di richiedere tempestivamente al conservatore dei registri immobiliari la formalitā di trascrizione, incorre nella sanzione di cui al secondo comma dell'art. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, riguardando il primo comma della stessa norma la diversa ipotesi che il notaio non provveda nei termini prescritti a pagare l'imposta proporzionale dovuta per la trascrizione, quando questa sia obbligatoria.