La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato [131 c.p.c.](1).
[In tal caso però il richiedente deve presentare al conservatore, oltre la nota indicata dall'articolo 2659, una copia della medesima, la quale, a cura del conservatore, deve essere vidimata e trasmessa immediatamente all'ufficiale incaricato di riscuotere l'imposta suddetta](2).
Note
(1)
Di regola, il titolo sulla base del quale si pone in essere la trascrizione deve preventivamente essere sottoposto a registrazione. Tuttavia, anche qualora questa manchi, il Conservatore non può legittimamente rifiutarsi di effettuare la trascrizione dell'atto, sempre che il medesimo possa essere compreso in una delle due categorie richiamate dalla presente disposizione: cioè si tratti di un atto pubblico ricevuto all'interno dell'ordinamento statale, oppure di una sentenza emessa da un'autorità giudiziaria dello Stato.
(2)
Questo comma è stato abrogato dall'art. 30 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (
Modifiche al libro VI del codice civile).