(massima n. 1)
In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalitą.