(massima n. 1)
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 2668 bis c.c. - la quale prevede che, se al tempo della rinnovazione, per decorrenza del ventennio, della trascrizione della domanda giudiziale gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalitą, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa - deve essere interpretata nel senso che la trascrizione rinnovata deve essere eseguita nei confronti di chi sia titolare del diritto al momento della rinnovazione, solo questi potendo ulteriormente trasmettere in maniera efficace, secondo le regole di opponibilitą del regime pubblicitario, la titolaritą del bene, essendo superflua nei confronti degli eredi o degli aventi causa che nelle more abbiano gią alienato i beni interessati dalla formalitą, purchč emerga, anche dal contenuto della nota di trascrizione, la volontą di procedere in tal modo alla rinnovazione dell'originaria trascrizione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/05/2016).