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Articolo 697 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sostituzione fedecommissaria nei legati

Dispositivo dell'art. 697 Codice Civile

Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati(1) [697 c.c.].

Note

(1) Al legato, a differenza dell'istituzione di erede, può essere apposto un termine finale.
Es. "lego il mio appartamento di Venezia a Caio fino al 31 dicembre 2020".
E' consentito, inoltre, prevedere che alla morte del legatario questo sia obbligato a trasferire un determinato bene ad un altro soggetto, a condizione che si tratti di un bene estraneo all'asse ereditario del testatore (es. "lego a Tizio il mio appartamento di Venezia, ma questo, alla sua morte, dovrà dare a Caio il suo appartamento di Roma"). Ove, invece, il bene coincida con l'oggetto del legato, la disposizione è nulla in quanto si realizzerebbe una sostituzione fedecommissaria (es. "lego il mio appartamento di Venezia a Tizio, ma questo, alla sua morte, lo dovrà dare a Caio.")

Ratio Legis

La norma in esame estende la disciplina della sostituzione fedecommissaria anche alle attribuzioni patrimoniali mortis causa a titolo particolare.

Spiegazione dell'art. 697 Codice Civile

Anche a proposito della sostituzione fedecommissaria, il codice, come già per la sostituzione volgare, ha affermato, con questa disposizione riassuntiva di carattere generale, il concetto dell'applicabilità del sistema anche alla materia dei legati, nella quale si integra, unitamente all'istituzione di erede, la successione testamentaria, dominata, nell’ambito della legge, dalla volontà del de cuius.

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